E’ possibile contestare la volontà che un defunto ha espresso nel suo testamento? La legge hciarisce ogni dubbio a riguardo.
Fare testamento può essere una tutela importante quando si ha un parente ormai anziano e pur avendo diversi familiari stretti sono solo una o due persone a occuparsi di lui. Questo può valere soprattutto nel caso dei genitori che possono avere più figli, ma in caso di disaccordo tra loro alcuni possono essersi nel frattempo distaccati.
Il rischio concreto che chi non si vedeva da tempo possa avanzare dei diritti è più che concreto, per questo sarebbe importante che si facciano presenti le proprie volontà in forma scritta (ovviamente senza costrizioni) così da evitare problemi di vario tipo. Non mancano però le situazioni in cui si scopre solo a morte ormai avvenuta di decisioni prese che non sono del tutto gradite a chi è rimasto in vita. Cosa è possibile fare in questi casi?
Rendersi conto di essere stati “dimenticati” nel testamento da un parente a cui si era legati e per cui ci si è spesi tanto quando si era in vita può fare certamente male. Purtroppo i casi di questo tipo sono più numerosi di quanto si creda, basti pensare agli anziani che hanno ormai perso parte della loro lucidità e vengono raggirati, arrivando a donare i propri averi alla badante di turno.
Qualora non si sia contenti di quanto indicato nel documento, si può agire per impugnarlo, anche se si tratta di una situazione possibile solo in alcuni casi. Questo può valere se i desideri espressi sono frutto di errore, violenza, dolo oppure sussiste un difetto di capacità, un vizio di forma. In questi casi è possibile rivolgersi al Tribunale per far valere i propri diritti. L’atto può essere impugnato anche se non rispetta le formalità previste dalla legge (ad esempio, se manca la data o la firma).
L’azione di nullità si può verificare se si riscontrano gravi anomalie, come quando chi lo scrive lo fa sotto minaccia, senza esprimere quindi le sue reali volontà. In questo caso si può agire senza limiti di tempo, ma non può farlo chi ha dato comunque esecuzione alle disposizioni testamentarie o le abbia confermate. Si può invece proporre l’annullabilità per anomalie meno gravi, come ad esempio il difetto di capacità. La richiesta vale però più se sono trascorsi oltre cinque anni dalla lettura del testamento da parte del notaio a coloro che vengono chiamati all’eredità. Fino ad allora, le disposizioni del de cuius saranno valide ed efficaci.
In alcune situazioni il testamento può invece ledere la quota di legittima, ovvero la parte di eredità spettante di diritto ai familiari più stretti come il coniuge ed i figli (a un figlio viene concesso qualcosa in più rispetto a un altro). Questo può portare ad agire con l’azione di riduzione, ma lo si deve fare entro dieci anni dalla data di accetazione.
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